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Accesso agli atti

Cos'è il diritto di accesso ai documenti amministrativi e chi lo può esercitare?

E’ il diritto di prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi.
Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi , che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato: legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.

Cosa si può chiedere?

È possibile richiedere ogni documento amministrativo inteso quale rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti.
Ad esempio un genitore può richiedere: copia del registro personale di un docente riguardanti il proprio figlio, copia dei criteri adottati dall’Istituto nell’adozione di un determinato atto etc.

Cosa non si può chiedere?

Non possono essere oggetto di accesso i seguenti documenti:
1. I documenti coperti da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi.
2. I documenti relativi a personale docente e non docente o studenti nei confronti del quale non si ha un interesse giuridicamente legittimo.
3. La documentazione inerente l’attività della Scuola diretta all’emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione
4. I documenti relativi a procedure selettive del personale o degli studenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi.
5. I documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. E’ comunque garantito l’accesso a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici .

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