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Accesso agli atti

Cos'è il diritto di accesso ai documenti amministrativi e chi lo può esercitare?

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E’ il diritto di prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi.
Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi , che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato: legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.

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Cosa si può chiedere?

EÌ€ possibile richiedere ogni documento amministrativo inteso quale rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti.
Ad esempio un genitore puoÌ€ richiedere: copia del registro personale di un docente riguardanti il proprio figlio, copia dei criteri adottati dall’Istituto nell’adozione di un determinato atto etc.

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Cosa non si può chiedere?

Non possono essere oggetto di accesso i seguenti documenti:
1. I documenti coperti da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi.
2. I documenti relativi a personale docente e non docente o studenti nei confronti del quale non si ha un interesse giuridicamente legittimo.
3. La documentazione inerente l’attivitaÌ€ della Scuola diretta all’emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione
4. I documenti relativi a procedure selettive del personale o degli studenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi.
5. I documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. E’ comunque garantito l’accesso a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici .

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